Correzione ed integrazione del mod. 730



Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 “rettificativo”.


Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l’integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.


Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati, che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;

  • presentare un Mod. UNICO 2013 Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO 2013 Persone fisiche può essere presentato entro il 30 settembre 2013 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).


Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le medesime informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.


Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’ imposta invariata.

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario, può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.


Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2013 Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2013 Persone fisiche può essere presentato:

  • entro il 30 settembre 2013(correttiva nei termini). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997; (ravvedimento operoso);

  • entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e delle sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;

  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).


ATTENZIONE La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.



Sanzioni


Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). A partire dal 1 febbraio 2012 la sanzione prevista in caso di omesso o insufficiente versamento, pari al 30% dell’importo non versato, è ridotta:

  • Ad 1/10 ( vale a dire al 3%) se la regolarizzazione si perfeziona entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa;

  • Ad 1/8 ( vale a dire al 3,75%) se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

Gli interessi moratori al tasso legale annuo del 2,5% (per l’anno 2013) devono essere calcolati con riferimento alle somme pagate in ritardo. La violazione dell’obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell’obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall’art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.