Se il
contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato
l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo
stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 “rettificativo”.
Se invece
il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da
indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione
della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se
l’integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore
per il contribuente.
Integrazione
della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito
o un’imposta invariata
Se il
contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da
indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica
comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio,
per oneri non indicati nel mod. 730 originario) ovvero un’imposta
pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio
per correggere dati, che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:
presentare
entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le
sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730
integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730
integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un
professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente
prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730
integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al
professionista abilitato per il controllo della conformità
dell’integrazione effettuata; se l’assistenza era stata
prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
presentare
un Mod. UNICO 2013 Persone fisiche, utilizzando l’eventuale
differenza a credito richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO
2013 Persone fisiche può essere presentato entro il 30 settembre 2013 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine
previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno
successivo (dichiarazione integrativa a favore).
Integrazione
della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del
sostituto d’imposta
Se il
contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per
consentire di identificare il sostituto che effettuerà il
conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare
entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere
tali dati. In tal caso dovrà indicare il codice 2 nella
relativa casella “730 integrativo” presente nel
frontespizio. Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le medesime
informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove
indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che
effettuerà il conguaglio”.
Integrazione
della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto
d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui
scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’
imposta invariata.
Se il
contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per
consentire di identificare il sostituto che effettuerà il
conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver
fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e
l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a
credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella
determinata con il mod. 730 originario, può presentare entro il
25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali
dati. In tal caso dovrà indicare il codice 3 nella
relativa casella “730 integrativo” presente nel
frontespizio.
Integrazione
della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito
Se il
contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da
indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica
comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod.
UNICO 2013 Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2013 Persone fisiche
può essere presentato:
entro
il 30 settembre 2013(correttiva nei termini). In questo caso se
dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà
procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli
interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e
della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art.
13 del D.Lgs. 472 del 1997; (ravvedimento operoso);
entro
il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo
all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo
caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il
contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del
tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con
maturazione giornaliera e delle sanzioni in misura ridotta previste
in materia di ravvedimento operoso;
entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle
sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria
(dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del
1998).
ATTENZIONE
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le
procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa
venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di
effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod.
730.
Sanzioni
Si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro
2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in
maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione
del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo
rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo,
oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro
elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D.
Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Se nella
dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a
quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella
dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore
imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica
se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta
ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono
state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 471).
Nei casi
di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo
delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione
amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o
versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori
imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai
sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
A partire dal 1 febbraio 2012 la sanzione prevista in caso
di omesso o insufficiente versamento, pari al 30%
dell’importo non versato, è ridotta:
Ad 1/10
( vale a dire al 3%) se la regolarizzazione si perfeziona
entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa;
Ad 1/8
( vale a dire al 3,75%) se la regolarizzazione si perfeziona
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
Gli
interessi moratori al tasso legale annuo del 2,5%
(per l’anno 2013) devono essere calcolati con
riferimento alle somme pagate in ritardo.
La violazione dell’obbligo di corretta indicazione del proprio
numero di codice fiscale, dell’obbligo di corretta
comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale,
dell’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale
comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione
amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 605).
Si
richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche
sanzioni, previste dall’art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146,
in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In
particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di
accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione
del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle
costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere
considerate tali.