Di seguito riportiamo le modalità ed i termini entro cui devono essere espletate le operazioni di conguaglio come indicato nella circolare 14/E del
09/05/2013:
LUGLIO
Il sostituto d'imposta deve, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, sugli emolumenti o sulla
rata di pensione corrisposti in tale mese, effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere
le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto relativo all'Irpef,
di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto dell'addizionale comunale all'Irpef.
Per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai collaboratori coordinati e continuativi, il sostituto d'imposta
deve seguire le medesime regole previste per i conguagli ai lavoratori dipendenti.
Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o si settembre (anche se è stata
richiesta la rateizzazione).
NOVEMBRE
A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di accondo
Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca
sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perchè ad esempio, ha molte spese da detrarre
e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi), oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al
sostituto d'imposta entro il 30 settembre indicando, sotto la propria responsabilità l'importo che ritiene dovuto.
FAC-SIMILE di richiesta di riduzione del secondo acconto Irpef: