Le operazioni di conguaglio

Di seguito riportiamo le modalità ed i termini entro cui devono essere espletate le operazioni di conguaglio come indicato nella circolare 14/E del 09/05/2013:

ATTENZIONE. Si ricorda che, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

ATTENZIONE. Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate.

LUGLIO
Il sostituto d'imposta deve, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, sugli emolumenti o sulla rata di pensione corrisposti in tale mese, effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto relativo all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto dell'addizionale comunale all'Irpef.
Per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai collaboratori coordinati e continuativi, il sostituto d'imposta deve seguire le medesime regole previste per i conguagli ai lavoratori dipendenti.
Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o si settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

ATTENZIONE. In caso di rateizzazione l'interesse calcolato dal sostituto d'imposta sulle mensilità successive alla prima è pari allo 0,33% mensile.
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza (0,4%), sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.
In caso, invece, di comunicazione tardiva da parte del Caf il conguaglio deve essere effettuato nel primo periodo di paga utile a partire da quello di luglio.

NOVEMBRE
A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di accondo Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perchè ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi), oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre indicando, sotto la propria responsabilità l'importo che ritiene dovuto.

FAC-SIMILE di richiesta di riduzione del secondo acconto Irpef:
Spett.le ______________________________________________

Oggetto: Assistenza fiscale - Richiesta di riduzione dell'acconto di novembre ai fini Irpef

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________

Nato/a a __________________________, il ______________________________________

Residente in _______________________, via/p.zza _________________________________

Codice fiscale ______________________________________,

dipendente (o collaboratore) di codesta Ditta

VISTI
- L'ART. 19, comma 6, del D.M. 31/05/1999, n. 164;
- L'ART. 4, comma 2, lett.C del D.L. 2/3/1989, n. 69, convertito con modifiche della Legge 27 aprile 1989, n.154;
COMUNICA
di volersi avvalere della facoltà di cui alle predette disposizioni e
CHIEDE
sotto la sue esclusiva responsabilità che, dai compensi che verranno erogati nel prossimo mese di novembre, vengano prelevati i seguenti importi a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2014:

 

nessun acconto IRPEF                                   Irpef: € _______________________

 

_________________________________, li ________________________________

 

______________________________________
(firma)



DICEMBRE
A dicembre il sostituto è tenuto ad effettuare il conguaglio a credito risultante dal modello 730 integrativo. Il conguaglio derivante dal modello integrativo può essere effettuato anche da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha praticato i conguagli del 730 originario (il sostituto è indicato nella dichiarazione integrativa). Nel caso in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro prima del mese di dicembre (periodo di paga utile al conguaglio) il sostituto è tenuto in ogni caso ad effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute ai compensi corrisposti agli altri dipendenti nel mese di dicembre.

CASI PARTICOLARI

Cessazione del rapporto di lavoro
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio occorre distinguare tra:  

·        Conguagli a debito: il sostituto d'imposta non effettua le operazioni di conguaglio ma deve tempestivamente rilasciare al contribuente apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo ed in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione. Tali importi dovranno essere direttamente pagati dall'interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Mod. UNICO 2014).
i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'articolo 47, lettera c-bis, del Tuir), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve erogare loro emolumenti residui.

Decesso dell'assistito.


Il decesso del contribuente fa venire meno l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare le operazioni di conguaglio:
 

·        se il decesso avviene prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto d'imposta dovrà comunicare agli eredi l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che saranno versate dagli eredi secondo i termini e le modalità previsti;

ATTENZIONE. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti.

 

·        Nel caso di conguaglio a credito il sostituto comunicherà agli eredi i relativi importi, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione, che gli stessi computeranno nella successiva dichiarazione che dovranno o comunque potranno presentare per conto del de cuius.
In alternativa gli eredi hanno la facoltà di presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche del modello 730-3.
L'eventuale debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato e su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo versamento; l'eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro

Qualora nel medesimo periodo d'imposta intervenga il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro, si applicano le seguenti istruzioni:
 

·        passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un atro senza interruzione del rapporto di lavoro ad esempio per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento d'azienda: il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d'imposta;
 

·        passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un atro con interruzione del rapporto di lavoro: nell'ipotesi prospettata (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, ecc.), il nuovo datore di lavoro non ha alcun obbligo di proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente datore di lavoro.