Istituto Assistenza Fiscale


L'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA



Le attività di Assistenza Fiscale Prestata dai Sostituti d’Imposta sono definite

 

·        dall’art. 37 del Decreto Legislativo 9.7.1997, n. 241

 

·        dall’art. 17 del Regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale 31.5.1999, n. 164.


Di seguito se ne propongono degli estratti per le parti che interessano gli adempimenti garantiti attraverso l'utilizzo della procedura on line.

Decreto Legislativo 9.7.1997, n. 241


Art. 37 - Assistenza Fiscale Prestata dai sostituti d’imposta



1. I sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e 1), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituti.
I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:

- ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione dell’8 e 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

- elaborano le dichiarazioni;

- consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

- effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalità di cui al comma 7;

- inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte


Decreto Ministeriale 31.05.1999, n 164 e successive modifiche


Art. 17 - Assistenza Fiscale prestata dal Sostituto d’imposta


I sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di volere prestare assistenza fiscale provvedono a:

 

·        controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituto, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla detraibilità/deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

 

·        consegnare al sostituto, entro il 31 maggio, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

 

·        trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 25 giugno le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonchè consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell’8 e 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

·        conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.