NOVITÀ FISCALI DEL 2014




La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2014, presenta queste novità:

 

·        Possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta i contribuenti che nel 2013 hanno
percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014
non hanno un sostituto d'imposta
che possa effettuare il conguaglio.
 

·        L'importo delle detrazioni d'imposta previste per i figli a carico è elevato da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di
età inferiore a tre anni, e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro
l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;
 

·        È riconosciuta una detrazione d'imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35).
 

·        Le detrazioni previste per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e
movimenti politici sono elevate dal 19 al 24 per cento (righi da E8 a E12, codici 41 e 42).
 

·        Il massimale delle detrazioni d'imposta previste per l'assicurazione su vita e/o infortuni (righi da E8 a E12, codice 12)
è stato ridotto a 630 euro.
 

·        La detrazione prevista per le erogazioni liberali degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari
senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa,
è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle
erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria (righi da E8 a E12, codice 31).
 

·        La rivalutazione del reddito dominicale ed agrario è rispettivamente del 80% e del 70% e verrà applicata dal soggetto che
presta assistenza fiscale. Per gli anni dal 2013 al 2015, i redditi dominicale ed agrario sono ulteriormente rivalutati del 15 per cento
(legge di stabilità 2013, articolo 1, comma 512). L'ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 5 per cento, anzichè
del 15 per cento, nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).
 

·        La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica
un'aliquota agevolata del 15% (fino al 2012 si applicava l'aliquota del 19%) per i contratti di locazione a canone
concordato
(art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei
comuni con carenze di disponibilità abitative.
 

·        Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito
ad abitazione principale concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50
per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3.
 

·        La deduzione forfettaria del canone di locazione nel caso di applicazione della tassazione ordinaria è del 5 per cento.
Il canone di locazione percepito va indicato al 95% del canone (75% per Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano)
nel caso di applicazione della tassazione ordinaria.
 

·        Il rigo D4 codice 8 va utilizzato per i redditi degli immobili situati all'esterno non locati per i quali è dovuta
l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale casa all'esterno. Si prega di allegare il quadro RM del modello unico 2013.



Sezione III A- Spese per le quali spetta la detrazione del 36%, 41%, 50%, o 65% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

La detrazione d'imposta del 36% è prevista per le spese sostenute:
a) dal 2004 al 2005;
b) dal 2007 al 25 giugno 2012;
c) per le fatture emesse dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006;

La detrazione d'imposta del 41% è prevista per le fatture emesse dal 1 gennaio al 30 settembre 2013.

La detrazione d'imposta del 50% è prevista per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2013.

Per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%)
fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

ATTENZIONE. Ai contribuenti che fruiscono delle detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio
edilizio, è riconosciuta una detrazione d'imposta del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+, avvenuto a partire dal 6 giugno 2013 fino a fine anno, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto
di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate
di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale (sezione III-C del quadro E).


Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55 o 65% (interventi di risparmio energetico).
Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute dal 2008 al 2013 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli
edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale e rurale, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa
o professionale) per cui spetta una detrazione d'imposta:

55 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

ATTENZIONE. Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre )oppure entro sei mesi dalla data della
trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche
documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a
4.000 euro
, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante
al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate.