Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 “rettificativo”.
In questo caso, il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato devono provvedere alla correzione del modello e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730-3 sul quale sarà barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati. Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovrà essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andrà consegnata all’assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell’effettuazione del conguaglio di rettifica. Il sostituto d’imposta dovrà provvedere ai conguagli risultanti dal nuovo modello 730-4 di “rettifica“ consegnato in tempo utile dal Caf o dal professionista abilitato. Qualora le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme dovute, la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (vedi Ravvedimento operoso) si renderà applicabile nei confronti della violazione.

Modello 730 integrativo

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo quando l’integrazione comporta un rimborso o un minor debito o non cambia il risultato (ad esempio, oneri non precedentemente indicati). Il sostituto di imposta, come confermato dalla Circolare n. 14/E del 09/05/2013, effettua il rimborso risultante dalla dichiarazione integrativa nel mese di dicembre. Per le specifiche vedere “casella n.5“ del frontespizio.
ATTENZIONE. Il modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. In questo caso occorre esibire tutta la documentazione.

Modello Unico correttivo nei termini entro il 30/09/2014

Si può presentare un modello UNICO 2014 (correttivo nei termini) in caso di minor debito o maggior credito utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso. Nel caso in cuidagli ulteriori elementi emersi si determini un maggior debito o un minor credito il contribuente è tenuto obbligatoriamente a presentare il Mod. UNICO 2014 PF pagando direttamente le somme dovute con il modello F24.

Modifiche oltre i termini

Se l’integrazione del Mod. 730/2014 è effettuata dopo i termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO 2014 PF, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione presentando una nuova dichiarazione mod. UNICO completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa“. In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:



ATTENZIONE. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non far venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730, compresi eventuali acconti Irpef.

La sanzione prevista in caso di omesso o insufficiente versamento, pari al 30% dell’importo versato, è ridotta:
Gli interessi moratori al tasso legale annuo del 2,5% fino al 31/12/2013 (decreto del 12 dicembre 2013), abbassati al 1% dal 1/1/2014 (Decreto ministeriale del 12/12/2013 pubblicato nella G.U. n. 292 del 13/12/2013), devono essere calcolati con riferimento alle somme pagate in ritardo.

ATTENZIONE. Il contribuente non può avvalersi di questo istituto se la violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria e se sono già iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento.