Modello 730 rettificativo
Se il
contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato
l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo
stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 “rettificativo”.
In questo caso, il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato devono
provvedere alla correzione del modello e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito elaborando un
nuovo modello 730-3 sul quale sarà barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo e nei messaggi
dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati. Qualora la rettifica effettuata
riguardi anche il modello 730 base, dovrà essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione
che andrà consegnata all’assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell’effettuazione
del conguaglio di rettifica. Il sostituto d’imposta dovrà provvedere ai conguagli risultanti dal nuovo modello 730-4 di
“rettifica“ consegnato in tempo utile dal Caf o dal professionista abilitato. Qualora le rettifiche apportate
comportino un tardivo versamento di somme dovute, la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997
(vedi Ravvedimento operoso) si renderà applicabile nei confronti della violazione.
Modello 730 integrativo
Se
il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da
indicare nella dichiarazione, può presentare entro il 25 ottobre
un modello 730 integrativo quando l’integrazione comporta un rimborso o un
minor debito o non cambia il risultato (ad esempio, oneri non precedentemente indicati).
Il sostituto di imposta, come confermato dalla Circolare n. 14/E del 09/05/2013, effettua il
rimborso risultante dalla dichiarazione integrativa nel mese di dicembre. Per le specifiche vedere
“casella n.5“ del frontespizio.
ATTENZIONE. Il modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato
anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. In questo caso
occorre esibire tutta la documentazione.
Modello Unico correttivo nei termini entro il 30/09/2014
Si può presentare un modello UNICO 2014 (correttivo nei termini) in caso di minor debito o maggior credito utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso. Nel caso in cuidagli ulteriori elementi emersi si determini un maggior debito o un minor credito il contribuente è tenuto obbligatoriamente a presentare il Mod. UNICO 2014 PF pagando direttamente le somme dovute con il modello F24.
Modifiche oltre i termini
Se l’integrazione del Mod. 730/2014 è effettuata dopo i termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO 2014 PF, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione presentando una nuova dichiarazione mod. UNICO completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa“. In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per effettuare un’integrazione che determini un maggior credito d’imposta o minor debito (art. 2 comma 8 bis del D.P.R. 322 del 1998). In tal caso il credito risultante daquesta rettifica può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241 del 1997;
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata presentata, per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito o un minor credito (art. 13 del D. Lgs. 472 del 1997). In questo caso il contribuente dovrà procedere al pagamento di una sanzione in misura ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, sempreché la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziate ispezioni, verifiche o accertamenti vari.
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito d’imposta o un minor credito, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria (art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998);
ad 1/10 (vale a dire al 3%), se la regolarizzazione si perfeziona entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa;
ad 1/8 (vale a dire al 3,75%), se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.